Accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta nel quantum: compensazione delle spese di lite

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell’esito del giudizio, che ha visto l’accoglimento delle domande attoree in misura notevolmente ridotta nel quantum, per dichiarare compensate nella misura della metà le spese di lite, dovendosi confermare che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche che vengono liquidate per l’intero in dispositivo in base al valore della causa ed alla natura delle questioni trattate, con condanna delle parti convenute in solido alla rifusione della restante metà in favore dell’attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.9.2022, n. 6988