Accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum e compensazione delle spese

A fronte di un accoglimento della domanda in punto an e del riconoscimento di una somma in misura pari a quasi la metà del petitum e a fronte della domanda principale della convenuta di rigetto delle domande attoree, la soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 c.p.c. è tale da giustificare la compensazione delle spese soltanto per metà, con la residua metà posta a carico della convenuta in primo grado, soccombente in via prevalente.

Tribunale di Milano, sentenza del 26.2.2021, n. 1715