Accertamento tecnico preventivo, spese: vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. In particolare, l’impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione della stessa, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall’inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e, trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l’effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.6.2019, n. 15492