Accertamento tecnico preventivo e interesse ad agire

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. ha certamente il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, tuttavia, non va trascurato il fatto che nel nostro sistema non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza. Pertanto, in caso di giudizio volto ad ottenere l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza, qualora difetti in capo al ricorrente il requisito reddituale necessario per accedere alla prestazione richiesta, non può ritenersi sussistente l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per ATP.

 Nel giudizio di cui ATP il giudice deve pur sempre procedere alla verifica, per quanto sommaria, della sussistenza dei presupposti processuali per l’ammissibilità del ricorso e, pertanto, non solo della competenza, ma anche della tempestività della domanda amministrativa, della tempestività del ricorso giudiziario, ed anche dell’interesse ad agire (da valutare nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare).

 

Tribunale di Bari, provvedimento del 3.10.2017