Accertamento rapporto di lavoro subordinato – riammissione in servizio – ius variandi da parte del datore di lavoro – trasferimento.

L’azione promossa da un lavoratore a progetto e volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è equiparabile ad una impugnativa di licenziamento e, quindi, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che obbliga alla reintegrazione nel medesimo posto di lavoro.
La riammissione in servizio a seguito della accertamento della natura subordinata di un contratto di collaborazione c.d. a progetto può avvenire del tutto legittimamente anche in una sede di lavoro diversa da quella dove il lavoratore aveva prestato la propria attività in precedenza.
L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro può realizzarsi legittimamente in modo contestuale al momento del ripristino del rapporto di lavoro.
L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro può realizzarsi legittimamente in modo contestuale al momento del ripristino del rapporto di lavoro.
Le ragioni legittimanti il trasferimento non debbono essere comunicate contestualmente al provvedimento che dispone la variazione della sede di lavoro ma queste debbono essere comunicate solo in caso di espressa richiesta da parte del lavoratore al momento di ricezione dell’ordine datoriale di assegnazione in servizio [Tribunale Roma, sentenza del 21.1.2014].

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