Abuso dello strumento processuale: no alla sanzione dell’inammissibilità, sì all’eliminazione degli effetti distorsivi
Al riscontrato abuso dello strumento processuale non può conseguire la sanzione dell’inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l’accesso in sè allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine [Tribunale di Venezia, sezione seconda, sentenza del 3.4.2013, n. 677].