Abrogazione di reati e illecito civile: quando si ha un danno non patrimoniale da cui discende la possibilità di irrogare la nuova sanzione pecuniaria?

 

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 7/2016 è comminabile solo per condotte effettivamente pregiudizievoli.

Con riferimento alla possibilità per il giudice di applicare d’ufficio la sanzione pecuniaria civile (art 8, comma 2) solo qualora sia accolta la domanda di risarcimento proposta dalla “persona offesa”, e quindi quando risulti comprovata la sussistenza di un danno da risarcire, va affermato che, quanto al danno non patrimoniale, l’art. 185, comma 2, c.p., laddove menziona il reato come causa del danno, si riferisce non già alla fattispecie contemplata dalla norma penale, ma al “fatto di reato” ovvero al fatto che, nella sua materialità, sia lesivo anche di un interesse pubblico. E quest’ultima caratteristica è senz’altro riconoscibile negli illeciti civili introdotti dal decreto legislativo 7/2016, atteso che essi non solo sono stati tipizzati, a differenza della maggioranza degli altri fatti illeciti, ma ricalcano quasi esattamente le precedenti fattispecie di reato e, al pari di quelle, sono pluri-offensivi. Peraltro, anche a prescindere da tali considerazioni, è possibile comunque ricollegare ai fatti illeciti in esame un pregiudizio non patrimoniale grazie al disposto dell’articolo 2059 c.c., che, nel rinviare ai casi previsti dalla legge, pacificamente ricomprende i fatti lesivi di diritti costituzionalmente tutelati.

Il d.lgs. 7/2016 non si è limitato ad abrogare la norma incriminatrice previgente ma ha introdotto, in sostituzione del reato da essa previsto, l’illecito civile tipico, sottoposto alla sanzione pecuniaria civile, che ha indubbiamente carattere pubblico, essendo destinata alla cassa delle ammende (art. 10, d.lgs. cit.).

Con riferimento alla condotta di falso in scritture private, il diritto di rilevanza costituzionale che potrebbe ritenersi leso dalla falsificazione delle sottoscrizioni degli attori è quello alla loro identità personale, e alla responsabilità giuridica conseguente solo ad atti propri, che, come noto, trova il suo fondamento nell’art. 2 della Cost.

 

NDR: per approfondimenti si veda SPINA, Depenalizzazione e abrogazione di reati 2016. I nuovi illeciti con sanzioni pecuniarie civili: tutele sostanziali e strategie processuali, nonché il Focus Depenalizzazione, abrogazione di reati e nuovi illeciti civili

 

Tribunale di Verona, sezione terza, sentenza del 10.11.2016, n. 2939

 

…omissis…

 

Con sentenza parziale del 21 giugno 2013 il tribunale di Verona, sezione specializzata agraria, ha rigettato sia la domanda di rilascio dei fondi meglio identificati nel ricorso introduttivo che quelle risarcitoria e demolitoria ad essa connesse avanzate dai ricorrenti che, infine, la domanda riconvenzionale del convenuto, compensando interamente le spese del giudizio e, con contestuale ordinanza, ha disposto la separazione della causa relativa all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni dei documenti meglio elencati a pag. 3 del ricorso, avverso i quali i ricorrenti avevano proposto querela di falso nella memoria autorizzata conseguente alla riconvenzionale del resistente.

Tra tali documenti vi erano: un contratto di affitto agrario, datato 2 febbraio 2004 e con scadenza 30.12.2015, tra il resistente, quale conduttore, e i ricorrenti nonché omissis, nonna del resistente, quali locatari, e avente ad oggetto alcuni fondi siti nei comuni di Nogara e Salizzole; la scrittura privata, datata 10 novembre 2005, con la quale la omissis aveva concesso in affitto al figlio, fino al 30.12 2005 un ulteriore fondo di sua proprietà sito in Nogara; tutti i documenti e le domande che il resistente aveva inoltrato al comune di Nogara al fine di ottenere la concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti e la ricostruzione di un nuovo fabbricato sullo stesso sedime al fine di realizzare una fattoria didattica e di ristrutturare il fabbricato principale adibito a deposito e porticato.

Questa parte della controversia è stata quindi istruita mediante l’espletamento della CTU grafologica.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all’iter del giudizio, deve innanzitutto evidenziarsi che la CTU disposta nel corso del giudizio ha appurato che tutte le firme apposte sui documenti indicati nel ricorso e identificati con i numeri omissis nell’indice documenti riportato nel ricorso introduttivo non appartengono alla mano dei ricorrenti e che sono invece attribuibili a quella del convenuto.

Tali risultanze meritano piena condivisione in quanto, oltre a fondarsi su un approfondito raffronto con un consistente numero di scritture di comparazione ed essere immune da vizi logici o di metodo non sono state efficacemente contraddette dal resistente.

Questi, infatti, si è limitato a porre in dubbio di essere l’autore materiale delle predette sottoscrizioni, senza fornire elementi concreti a sostegno della propria tesi e senza peraltro tener conto che solo egli poteva aver avuto interesse a compiere le alterazioni in esame.

Una volta esposte le risultanze processuali, occorre valutare la domanda di risarcimento dei danni morali conseguenti alle accertate condotte illecite, che è stata avanzata dai ricorrenti.

Sul punto deve innanzitutto escludersi che alcuno dei falsi così accertati integri il reato di cui all’art. 483 c.p. o quello di cui all’art. 495 c.p., atteso che nessuno dei documenti sopracitati ha natura di atto pubblico o costituiva parte di un atto pubblico o era destinato ad essere riprodotta in esso.

Invero essi, come esposto degli stessi ricorrenti nel ricorso, sono atti privati (si tratta di contratti, domande e progetti), tutti funzionali all’ottenimento dei titoli abilitativi per la realizzazione della fattoria didattica, con la conseguenza che le accertate alterazioni vanno qualificate come falsi in scritture private.

E’ necessario peraltro tener presente che nel corso del giudizio il reato di cui all’art. 485 c.p., al quale potevano ricondursi le condotte in esame, è stato depenalizzato, insieme ad altri, dall’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

Tale intervento normativo non si è limitato ad abrogare la norma incriminatrice previgente ma ha introdotto, in sostituzione del reato da essa previsto, l’illecito civile tipico, sottoposto alla sanzione pecuniaria civile, variabile da euro 200,00 ad euro 12.000,00, di “chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o alterata, arreca ad altri un danno” (art. 4, comma 4, lett a) d.lgs. 7/2016).

Sul punto è necessario evidenziare che non vi è una perfetta corrispondenza tra il “nuovo” illecito civile tipizzato e il preesistente reato perché, se il primo deve avere pur sempre carattere doloso (lo si desume dall’art. 3 d.lgs. 7/2016), per la sua integrazione non è richiesto, come lo era invece per il previgente reato, il dolo specifico dell’“aver agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”; e la scelta è perfettamente comprensibile poiché quel requisito non è un elemento costitutivo dei fatti illeciti civili.

Il legislatore, al contempo, ha ritenuto meritevoli di una sanzione, che ha indubbiamente carattere pubblico, essendo destinata alla cassa delle ammende (art. 10 del d.lgs.), le condotte di falsificazione e conseguente uso della scrittura privata che, oltre ad essere dolose, siano anche concretamente pregiudizievoli.

Coerentemente a tale impostazione ha previsto all’art 8, comma 2, del decreto la possibilità per il giudice di applicare d’ufficio la sanzione pecuniaria civile solo qualora sia accolta la domanda di risarcimento proposta dalla “persona offesa” (termine che risente dell’impostazione pubblicistica dell’intervento normativo) e quindi quando risulti comprovata la sussistenza di un danno da risarcire.

Si noti che tale regola non subisce deroga nemmeno nei giudizi, come il presente, nei quali l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio, atteso che a tale organo può solo riconoscersi, così come alla parte danneggiata, la facoltà di sollecitare il giudice ad esercitare la sua potestà sanzionatoria.

Ciò detto con riguardo alle caratteristiche salienti dell’intervento di depenalizzazione, occorre stabilire se i fatti accertati nel presente giudizio siano idonei, sotto il profilo astratto, a cagionare un danno non patrimoniale.

Orbene, ad avviso del collegio, la risposta all’interrogativo posto è senz’altro affermativa.

Ad essa non è di ostacolo il disposto dell’articolo 185, comma 2, c.p. che, in prima battuta, pare ricollegare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale solo ai fatti costituenti reato.

Infatti, ad avviso del collegio, tale norma, laddove menziona il reato come causa del danno, si riferisce non già alla fattispecie contemplata dalla norma penale ma al “fatto di reato” ovvero al fatto che, nella sua materialità , sia lesivo anche di un interesse pubblico.

E quest’ultima caratteristica è senz’altro riconoscibile negli illeciti civili introdotti dal decreto legislativo 7/2016, atteso che essi non solo sono stati tipizzati, a differenza della maggioranza degli altri fatti illeciti, ma ricalcano quasi esattamente le precedenti fattispecie di reato e, al pari di quelle, sono pluri-offensivi.

Peraltro, anche a prescindere da tali considerazioni, è possibile comunque ricollegare ai fatti illeciti in esame un pregiudizio non patrimoniale grazie al disposto dell’articolo 2059 c.c., che, nel rinviare ai casi previsti dalla legge, pacificamente ricomprende i fatti lesivi di diritti costituzionalmente tutelati (sul punto, proprio con riguardo alla possibilità di realizzazione di un danno non patrimoniale, come conseguenza di reati depenalizzati, si vedano: Cass. 9 aprile 2009 n. 8703 e Cass. 13 novembre 2009, n. 24030).

Nel caso di specie il diritto di rilevanza costituzionale che potrebbe ritenersi leso dalla falsificazione delle sottoscrizioni degli attori è quello alla loro identità personale, e alla responsabilità giuridica conseguente solo ad atti propri, che, come noto, trova il suo fondamento nell’art. 2 della Cost.

Tutto ciò chiarito deve però escludersi, alla luce delle risultanze processuali, che in concreto i ricorrenti abbiano subito un simile pregiudizio.

Tale conclusione discende da quelle stesse evidenze che già avevano indotto la sezione agraria di questo Tribunale a ritenere, con la sentenza sopra citata (nel frattempo confermata dalla Corte di Appello), dimostrato il rapporto di affittanza agraria tra le parti e, conseguentemente, a rigettare le domande di accertamento di nullità dello stesso e di rilascio dei fondi oggetto del predetto rapporto avanzate dai ricorrenti.

Come già evidenziato allora, la più significativa di esse è la dichiarazione dei ricorrenti e di omissis, contenuta nell’atto notarile del 24 marzo 2004 con il quale gli stessi: a) costituirono un vincolo di destinazione d’uso in favore del comune di Nogara sull’immobile di loro proprietà (doc. 10 di parte resistente), necessario per ottenere l’autorizzazione ai lavori per la realizzazione della fattoria didattica; b) qualificarono omissis quale affittuario degli stessi.

Come già osservato nella sentenza sopra citata, quel documento non rientrava tra quelli disconosciuti dai ricorrenti, cosicché alla predetta affermazione ben può attribuirsi natura di confessione stragiudiziale indirizzata a terzi e, in quanto tale, costituisce un elemento liberamente apprezzabile dal Giudice ai sensi dell’art.2735, comma 1, c.c.

La sua rilevanza, poi, deriva dal fatto che con essa i ricorrenti palesarono una piena adesione al progetto imprenditoriale del congiunto. Deve qui ribadirsi anche che dal complesso delle risultanze esposte in quella decisione può “anche evincersi in via presuntiva che i ricorrenti avessero prestato un consenso quantomeno tacito sia all’occupazione da parte del resistente dell’immobile adibito a sua abitazione sia all’effettuazione dell’intervento edilizio sul fabbricato destinato a fattoria didattica”.

Del resto, è estremamente inverosimile che essi non avessero mai esplicitato formalmente il loro dissenso al riguardo, mediante una diffida scritta, nell’arco di tempo in cui, da un lato durò l’occupazione del fabbricato e dall’altro si svolsero i lavori e sebbene avessero potuto seguirli passo dopo passo, dal momento che essi abitano nello stesso edificio in cui vive il resistente e che è antistante a quell’oggetto dell’intervento.

La tacita, ma inequivoca, condivisione da parte dei ricorrenti del progetto imprenditoriale del resistente e, necessariamente, anche del complesso delle attività necessarie alla sua realizzazione, comprese le pratiche amministrative, è però anche indicativa della loro indifferenza ai falsi materiali per cui è causa e che erano funzionali a quell’obiettivo, anche nella prospettiva della rappresentazione della loro identità che essi potevano fornire presso i terzi, ed in particolare presso le pubbliche amministrazioni ai quali la quasi totalità dei documenti oggetto di alterazione erano destinati.

Non si vuole qui affermare che vi fosse stato un consenso preventivo ai falsi qui accertati (oltretutto irrilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità: Cass. 35543/2013) bensì una successiva consapevole acquiescenza ad essi, a dimostrazione che i ricorrenti non si erano ritenuti danneggiati dalle condotte di falsificazione del loro congiunto.

Nessun danno di carattere patrimoniale poi è stato mai allegato dai ricorrenti.

Le conclusioni sopra esposte comportano che al resistente non possa essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 4, comma 4, lett. a), pur se sollecitata dalla difesa dei ricorrenti negli scritti conclusivi, poiché essa, come detto, è comminabile per condotte effettivamente pregiudizievoli.

A prescindere da tale considerazione, poi, nel caso di specie non può comunque trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 12, che stabilisce che le “Disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.

Tale norma, infatti, postula la piena corrispondenza sotto il profilo oggettivo e soggettivo tra la fattispecie penale previgente e quella di illecito civile mentre nel caso di specie, i fatti accertati, penalmente irrilevanti, per mancanza di dolo specifico, all’epoca della loro commissione, hanno assunto l’attuale connotazione giuridica solo successivamente.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l’accertamento della falsità dei documenti disconosciuti a fronte della sostanziale negazione di essa da parte del resistente giustifica un giudizio di soccombenza nei suoi confronti resistente e la conseguente sua condanna al ristoro delle spese in favore dei ricorrenti.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi istruttoria e decisionale delle cause di valore indeterminabile mentre il compenso per le fasi di studio ed introduttiva va quantificato in una somma pari al 30% dei corrispondenti valori medi, tenuto conto che esse hanno riguardato solo una parte degli assunti originari di parte attrice.

Ai ricorrenti spetta anche il rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale massima consentita del 15 % della somma liquidata a titolo di compenso.

Anche le spese CTU vanno poste a carico del resistente.

Non può invece essere accolta la domanda di condanna del medesimo per lite temeraria, che stata avanzata dai ricorrenti, atteso che la sua difesa nel presente giudizio non può dirsi connotata dal necessario indispensabile elemento soggettivo della malafede o della colpa grave.

 

PQM

 

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione d’eccezione disattesa respinta, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti identificati con i nn. omissis nell’indice documenti riportato nel ricorso introduttivo; rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti e condanna il resistente a rifondere ai primi le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 10.644,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale somma, Iva e c.p.a. Condanna altresì il resistente a rifondere ricorrenti le spese dell’espletata CTU nella misura liquidata in corso di causa.