Ragionevole durata del processo: il giudice deve evitare ed impedire comportamenti che ostacolino la sollecita definizione del giudizio

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, ove la Cassazione afferma che appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio) [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.2.2015, n. 2955].

Scarica qui >>