Azione possessoria: ecco cosa si può eccepire

Qualora venga proposta un’azione possessoria, il compito del giudice è limitato all’accertamento circa la sussistenza di un possesso tutelabile e di una condotta lesiva della situazione di fatto, qualificabile come molestia o come spoglio. Così, sull’attore incombe l’onere di provare l’esercizio del potere di fatto sulla res, mentre al convenuto è riconosciuta la possibilità di sollevare l’eccezione feci sed iure feci (ossia “ho agito così, ma legittimamente”), a condizione che essa investa non già lo ius possidendi -non potendo la prova del possesso essere desunta, in sede di procedimento possessorio, dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale-, bensì lo ius possessionis. Tale eccezione deve in sostanza consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso incompatibile con quello vantato dallo spogliato, ed in tal caso l’esame del titolo costitutivo del diritto è consentito per stabilire, sia pure “ad colorandam possessionem”, ossia per meglio definire i contorni e l’estensione della relazione di fatto già dimostrata [Corte di Appello di Campobasso, sentenza del 10.02.2015].

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