Illecito disciplinare del magistrato e scarsa rilevanza

In ordine a tutti gli illeciti disciplinari previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006 , ad eccezione di quelli contemplati dagli artt. 2, comma 2, lett. a) e 3, comma 1, lett. d), è la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri previsti dall’ art. 1 del citato D.Lgs. n. 109. Ne deriva che l’accertamento della loro specifica violazione, mentre non rileva sul piano della verifica della sussistenza dell’illecito, essendo tale profilo assorbito da una valutazione compiuta ex ante dal legislatore, per cui risulta esaustivo il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta del magistrato, a prescindere dalla finalità da questi perseguita, conserva invece efficacia sul piano deontologico, in ordine alla possibilità di applicazione di clausole generali come la scarsa rilevanza del fatto, ovvero la scusabilità o giustificabilità della condotta dell’incolpato [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 31.03.2015, n. 6468].

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