Giudizio di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo: individuazione della competenza e regolamento di competenza

Qualora la Corte d’appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d’appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., a proporre d’ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la pronuncia d’incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6. La competenza sulla domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio davanti a sede distaccata del TAR appartiene alla corte d’appello, individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 ove tale sede coincida con la sede di un distretto di corte d’appello, a prescindere dai rapporti interni tra giudici speciali, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2015, n. 2450].

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