Avvocato, procedimento per decreto ingiuntivo per recuperare il credito professionale, foro competente

In tema di procedimento di ingiunzione, l’art. 637 c.p.c. , comma 3, nell’individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all’avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo egli è iscritto, ed il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.03.2015, n. 5810].

Scarica qui >>