Legge sulla degiurisdizionalizzazione ed arbitrato di prosecuzione: il giudice può fissare un’udienza per la trattazione circa l’opportunità di presentare un’istanza congiunta per il trasferimento del giudizio in sede arbitrale.
Il giudice può prevedere che, in caso di esito negativo della mediazione delegata, venga svolta un’udienza per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità per le parti di presentazione dell’istanza congiunta, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 132/14, convertito in L. 162/14, di trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, comma 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine [Tribunale di Pavia, sezione terza, ordinanza del 9.3.2015].