Appello motivato e filtrato: va proposto un progetto alternativo di sentenza.

La modifica apportata all’articolo 342 del codice di procedura civile si ricollega l’introduzione del cosiddetto filtro di cui all’articolo 348 bis dello stesso codice: sul punto, è il caso di rimarcarlo, il legislatore ha mostrato di avere recepito nella sostanza le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura il quale, prendendo posizione sulla riforma, aveva suggerito l’opportunità di prevedere che l’atto d’appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità “un vero e proprio progetto alternativo di sentenza”. In tal modo non solo il giudice avrebbe visto agevolato il proprio compito di deliberare la sussistenza o meno della ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione, ma si sarebbe anche” fugato il rischio di un utilizzo arbitrario del nuovo rimedio processuale” posto che una” delibazione sommaria e corposamente superficiale” è di per sé impedita qualora la parte appellante, in via principale o incidentale, indica puntualmente la strada su cui deve incamminarsi il ragionamento del giudice [Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sentenza del 19.01.2015].

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