Processo Civile Telematico: l’invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato per il tramite del raggiungimento dello scopo

La giurisprudenza di merito, peraltro, si è interrogata sulla sorte degli atti processuali depositati in forma telematica nei casi in cui non è consentito o, meglio, nelle ipotesi non previste dalle richiamate disposizioni o da altre norme di legge ed è pervenuta alla conclusione, oggi maggioritaria, che l’atto telematico rispetta i requisiti di forma previsti dal codice di rito civile – sia perché l’art. 121 c.p.c. afferma il principio di libertà delle forme sia perché l’atto informatico è ora disciplinato espressamente da norme di legge ( D.Lgs. n. 82 del 2005 , c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) – e che l’invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato, se ed in quanto l’atto abbia raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3°, c.p.c. (scopo che, nel caso concreto, consiste nel pervenire a conoscenza del giudice entro il termine fissato ex lege per la tempestività della impugnazione).

Tale orientamento muove dal presupposto che anche il procedimento di deposito dell’atto si sia perfezionato nelle modalità previste dalla legge per l’invio telematico.

L’art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell’ art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia. In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell’avvenuto deposito telematico. E’, dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell’atto, avente l’effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l’atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice [Corte di Appello di Bologna, sezione prima, decreto del 24.12.2014].

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