Il giudice di merito può ridurre le voci da lui ritenute non dovute relativamente alla competenza professionale

Mentre non è in discussione che il precetto, in quanto atto che precede l’esecuzione, ben può contenere anche l’intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costituendo le stesse un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza, va ribadito che il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, è legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purchè motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.11.2014, n. 24386].

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