La legittimazione ad agire è condizione dell’azione

La cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell’accertamento dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell’eventuale pronuncia giudiziale. La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell’azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva). La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza [Tribunale di Cassino, sentenza del 8.1.2015].

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