Lavoro, rito Fornero, ambito di applicazione e mutamento del rito

Qualora il ricorrente, nell’atto introduttivo, proponga congiuntamente domande fondate sull’applicazione dell’art. 18 L. n.300/70 (domanda di reintegra nel posto di lavoro e di condanna del datore al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra), va affermato che correttamente va azionato il procedimento ex art. 1 comma 48 L. n. 92/2012. Infatti, unica condizione per l’applicazione di tale rito è la proposizione di una domanda ex art. 18, non essendo in tal caso consentita alle parti la scelta di un rito diverso. La proposizione di una domanda ex art.18 L. n.300/70, in via esclusiva o con altre domande, consente di per sé sola di qualificare l’atto introduttivo come ricorso ex artt. 1 comma 47 ss. L. n.92/2012. Ciò premesso, poiché l’atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto domande ex art. 18 L. n.300/70, anche congiuntamente a domande fondate su fatti costitutivi non identici, ha tutti i requisiti di forma e di sostanza per la trattazione con il rito previsto dalla l. n.92/2012, nel rispetto dei tempi ivi prescritti, in applicazione del principio di conservazione e nel rispetto dei tempi richiesti dalla L. n.92/2012, non va ritenuto che il provvedimento con cui si dispone la trattazione con il rito Fornero e si assegnano alle parti i rispettivi termini per la notifica e per la costituzione debba essere adottato con la forma dell’ordinanza, e dunque in contraddittorio [Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 4.12.2014].

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