Equa riparazione per irragionevole durata del processo: rilevanza delle continue richieste di rinvio

Va confermato che ai fini del riconoscimento, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell’istruttore – in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso – ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2015, n. 803].

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