Giudizi per prestazioni previdenziali: l’onere autocertificativo per l’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio

L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (che nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, dispone che “l’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”) si interpreta nel senso che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.1.2015, n. 901].

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