Impugnazioni, contenzioso tributario, litisconsorzio processuale, inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale

Va condiviso il principio secondo cui in tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, il litisconsorzio processuale che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ricorre allorché la presenza di più parti nel precedente grado del giudizio di merito deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio [Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.1.2015, n. 1274].

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