Equa riparazione per la non ragionevole durata del processo: sono risarcibili solo i danni per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo e pregiudizio sofferto

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2015, n. 904].

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