Motivazione per relationem: il giudice d’appello deve esprimere le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione

La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo, desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze, risulti appagante e corretto ed il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione. Ciò no avviene, tra l’altro, qualora il provvedimento non solo non riporti gli estremi identificativi della sentenza cui rinvia, ma sia altresì del tutto privo di ogni riferimento ai termini delle questioni trattate dalla sentenza richiamata e delle relative argomentazioni ivi esposte, nonché dell’ eventuale passaggio in cosa giudicata di detta sentenza [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 16.1.2015, n. 688].

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