Controricorso in cassazione, non necessità dell’esposizione sommaria dei fatti, possibilità che le domande o eccezioni del controricorrente siamo riproposte nel giudizio di rinvio

Il controricorso è l’atto con funzione meramente difensiva con cui si contrasta l’impugnazione altrui e si domanda il rigetto del ricorso, attraverso la deduzione delle ragioni che ne impediscono l’accoglimento. Pertanto, non necessita dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Pertanto, pur a fronte della carente descrizione della vicenda processuale, si ritiene che non può il difetto di autosufficienza del controricorso costituire ragione per non rimettere al giudice di rinvio l’accertamento della sussistenza – e di conseguenza la disamina – di tutte le questioni che risultino (eventualmente) ancora aperte, in quanto non implicitamente rinunciate ex art. 346 c.p.c., ossia delle questioni che, rimaste assorbite in primo grado, siano state riproposte in appello dalla parte vittoriosa. Nel giudizio di cassazione, quindi, la mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., comporta la possibilità che le domande o eccezioni del controricorrente siamo riproposte nel giudizio di rinvio [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2015, n. 27].

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