Processo Civile Telematico: i tempi e le modalità della costituzione telematica non sono vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti
E’ ammessa la costituzione telematica del convenuto. Deve escludersi – a pena di vanificare la funzione stessa del Processo Civile Telematico e di contraddire la ratio posta a fondamento della riforma in esame – che i tempi e le modalità della costituzione telematica debbano essere vincolati dai tempi e le modalità della costituzione mediante deposito cartaceo degli atti e, più nello specifico, dalle fasce orarie che caratterizzano questi ultimi. Con la costituzione telematica il difensore sottoscrive la memoria con firma digitale ed effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del Processo Civile Telematico. L’atto di deposito e costituzione in via telematica è il corrispettivo dell’atto di deposito e costituzione cartacea: nel momento esatto in cui la memoria di costituzione viene consegnata alla cartella di destinazione, questa è disposizione della Cancelleria che provvede a certificarne il deposito, in uno con i documenti alla stessa allegati, e li mette a disposizione del Giudice e delle altre Parti processuali. L’eventuale scarto temporale tra il deposito in via telematica, la lavorazione della “busta” da parte della Cancelleria e la messa a disposizione di memorie e documenti è del tutto ininfluente ai fini della valutazione circa la tempestività della costituzione, poiché a tal fine non può che risultare rilevante il solo momento in cui è materialmente intervenuto il deposito, ossia la consegna della busta contenente costituzione e documenti [Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 31.10.2014].