Riunione delle impugnazioni in sede di legittimità

La riunione delle impugnazioni può essere disposta, anche in sede di legittimità, laddove esse siano proposta contro provvedimenti diversi ma connessi tra di loro. Questo è consentito quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale o siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 21.1.2015, n. 991].

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