Attività interpretativa del giudice, prospective overruling: principi del “precedente giurisprudenziale vincolante” e del dinamico affinamento della giurisprudenza

L’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio del “precedente giurisprudenziale vincolante” che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. Pertanto non può essere messa in discussione la possibilità di un dinamico affinamento della giurisprudenza. Si può tuttavia profilare una netta distinzione tra mutamenti di orientamenti costanti di giurisprudenza della Corte di cassazione riguardanti l’interpretazione di norme sostanziali e mutamenti che concernono norme processuali, dovendosi per i primi confermare il carattere, in via di principio, retrospettivo dell’efficacia del precedente giudiziario. In particolare, affinché si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.1.2015, n. 174].

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