Iscrizione delle delibere assembleari: il Conservatore del registro esercita un mero controllo formale e non deve (quasi) mai entrare nel merito.

Il Conservatore del registro è tenuto all’iscrizione della deliberazione di revoca e nomina di amministratore ai sensi degli artt. 2463, 2329 e 2330 c.c. previo esercizio del solo controllo di regolarità formale.

Per regolarità formale si deve intendere il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto iscrivendo al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione, etc.), salvo che l’illiceità dell’atto comprometta la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile [Tribunale di Napoli, sentenza del 27.6.2013].

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