Opposizione dopo la convalida di sfratto: mezzo di impugnazione speciale e divieto di domande nuove.

Il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ex art. 668 c.p.c., ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si articola in una duplice fase, rescindente e rescissoria, nella seconda delle quali oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato con l’originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all’art. 447 bis c.p.c., che si instaura con l’apertura della fase rescissoria, il locatore pertanto non può proporre domande nuove, ma tutt’al più modificare la propria domanda, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 420, 1 comma, c.p.c. [Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 13.3.2013].

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