Attore che ha duplicato i giudizi nei confronti di più convenuti invece di procedere all’instaurazione di un unico giudizio: no alla compensazione delle spese di lite

La decisione del giudice che, dopo aver (giustamente) stigmatizzato la condotta dell’attore per aver duplicato i giudizi nei confronti di più convenuti, potendo al contrario procedere alla instaurazione di un unico giudizio (nonché, nell’ambito di una lite condominiale, aver evidenziato che l’attore aveva ostinatamente impedito l’accesso nel proprio immobile al fine di far verificare i danni lamentati), proceda – ciononostante – alla compensazione delle spese processuali, non è conforme al principio secondo cui il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice quando risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato (nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede) [Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 18.11.2014].

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