Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: ecco la risposta delle Sezioni Unite
Dopo l’ordinanza di rimessione circa la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale e circa il giudicato, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto.
Questi i principi espressi:
-la rilevabilità ex officio della nullità va estesa a tutte le ipotesi di azioni di impugnativa negoziale, senza per ciò solo negarne le diversità strutturali, che le distinguono sul piano sostanziale (adempimento e risoluzione postulano l’esistenza di un atto morfologicamente valido, di cui si discute soltanto quoad effecta, rescissione e annullamento presuppongono una invalidità strutturale dell’atto, pur tuttavia temporaneamente efficace);
– è legittimo il rilievo officioso del giudice di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte;
– il giudice ha l’obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale;
– il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda – di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -, specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale;
– il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento senza rilevare – né dichiarare – l’eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul)la nullità;
– il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all’esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
– il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
-in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità.
Con riguardo alla mancata rilevazione ex officio della nullità da parte del giudice:
– se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);
– se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento), si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. “più liquida”;
– se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.
– se il giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall’origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale, l’accertamento della non nullità del contratto è idoneo al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell’azione, una diversa causa di nullità.
[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.12.2014, n. 26242]