Connessione tra cause aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, giudice del lavoro, competenza

Nell’ipotesi di connessione tra cause aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, opera l’art. 40 c.p.c., comma 3, che fa salva l’applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. Trattasi di principi che valgono anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla L. n. 27 del 2012, poiché il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. In conformità a tale principio, deve provvedersi all’interpretazione della locuzione “ragioni di connessione” di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3, nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro. In mancanza quindi di una espressa deroga al principio generale della prevalenza della competenza del giudice del lavoro di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3, e comunque in una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina normativa, deve ritenersi che la nuova norma abbia introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un’attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite, ma con il limite rappresentato dalla connessione con le cause demandate alla cognizione del giudice del lavoro, poiché in tale ipotesi torna a prevalere la speciale competenza per connessione di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3, seconda parte [Cassazione civile, sezione VI, sentenza del 21.11.2014, n. 24917].

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