Danno non patrimoniale: i fatti idonei a giustificare la personalizzazione del risarcimento vanno allegati con l’atto introduttivo del giudizio e tale onere va adempiuto in modo circostanziato

Con riferimento alla personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice deve garantire parità di trattamento ed adeguata considerazione delle specificità del caso concreto. Il conseguimento di tale secondo obiettivo presuppone che: la vittima abbia allegato e provato l’esistenza di circostanze specifiche che aggravino il suo danno rispetto a tutti quelli consimili (nonché che le suddette circostanze siano conseguenze speciali dell’illecito). A tal fine non rileva che l’attore abbia ritenuto di premunirsi adottando, nell’atto introduttivo del giudizio, formule (ritenute a torto) salvifiche come ad esempio la richiesta di risarcimento dei danni che “saranno meglio provati ecc.”. La sussistenza di circostanze di fatto idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento è il fatto costitutivo della richiesta di personalizzazione, ed in quanto tale esso deve essere allegato con l’atto introduttivo del giudizio, e tale onere deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche; difatti, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.11.2014, n. 24471].

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