Pretesa dedotta in giudizio spontaneamente soddisfatta dall’obbligato, pronunzia di rito dichiarativa della cessazione della materia del contendere, impugnazione

Premesso che la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, va tuttavia ribadito il principio secondo cui quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall’obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l’interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente a difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.11.2014, n. 24284].

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