Titolo esecutivo notificato al debitore da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso

In materia di processo esecutivo, costituisce un’irregolarità, che deve essere fatta valere a norma dell’art. 617 cod. proc. civ., la circostanza che il titolo esecutivo, per quanto spedito in forma esecutiva nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso, ma senza che sia stato spedito in forma esecutiva anche nei confronti di quest’ultimo. Questa irregolarità non è sanabile, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., con la notificazione del precetto né con la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore faccia valere l’irregolarità della spedizione in forma esecutiva [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2014, n. 24548].

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