Irragionevole durata del processo, quantificazione del danno non patrimoniale: i parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di legittimità sono derogabili?

Va confermato che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l’inesistenza del pregiudizio importante, dovuto alla modestia del valore effettivo della controversia sottoposta al giudice nel giudizio presupposto, consente di ragionevolmente ridurre a 500 Euro per anno di ritardo la compensazione del danno non patrimoniale subito per la lentezza del processo in relazione alla particolarità del caso concreto e così di scendere – al fine di cogliere l’effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta – al di sotto dei parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di legittimità (da 750 Euro e poi da 1.000 Euro in su), da riservare ai casi in cui il pregiudizio è serio e tale da comportare conseguenze significative sulla situazione personale della parte [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.11.2014, n. 23968].

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