Sospensione necessaria del processo tributario: rapporti tra processo tributario e processi non tributari e rapporti tra processi tributari

Premesso che in tema di contenzioso tributario il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 (secondo il quale il processo è sospeso soltanto “quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”), regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c., va confermato che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 3.10.2014, n. 20928].

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