Sinistro stradale, litisconsorzio necessario e facoltativo; effetti sulla valenza delle affermazioni confessorie del conducente

Il litisconsorzio necessario di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144 (Codice delle assicurazioni) sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, mentre esse fanno piena prova a norma degli artt. 2733 e 2755 c.c., nei confronti del conducente confitente. Invero, ribadito il principio secondo cui in ipotesi di litisconsorzio necessario la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi, anche nei confronti del confitente ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 3, a fortiori deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente-non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell’assicuratore e del proprietario (diverso dal conducente-confitente) [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2014, n. 24187].

Scarica qui l’ordinanza >>