Appello, controeccezione di applicabilità del più lungo termine di prescrizione nel caso di fatto illecito costituente reato: è ammesso il rilievo d’ufficio o ad istanza di parte?

Con riferimento alla questione se sia tardiva in quanto formulata solo in appello, la controeccezione di applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, nel caso di fatto illecito costituente reato, va affermato che l’applicabilità alla fattispecie concreta del termine di prescrizione indicato dalla richiamata norma attiene all’individuazione esatta della legge applicabile, onde ne va ammesso il rilievo d’ufficio o ad istanza di parte, quale controeccezione in senso lato avverso l’eccezione di prescrizione (art. 2947 c.c., commi 1 o 2) e purché essa non richieda l’introduzione di fatti storici nuovi, ma si fondi su fatti storici allegati entro i termini delle scansioni processuali. In particolare, colui il quale, a fronte dell’altrui eccezione di prescrizione, pretenda l’applicazione del termine maggiore derivante dall’integrazione di un fatto costituente reato, ai sensi della norma menzionata, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto, senza che siano a tal fine richieste formule sacramentali, essendo peraltro necessario che il riferimento al più lungo termine prescrizionale e la fattispecie rilevante del reato e del criterio di imputazione al preteso responsabile siano chiaramente delineati [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.11.2014, n. 23872].

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