Notifica a mezzo posta, mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento: si può attestare l’effettiva ricezione dell’atto con documenti equipollenti all’avviso di ricevimento?

Con riferimento alla questione se la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta determini la inesistenza del procedimento notificatorio va osservato che va esclusa la possibilità di attestare la effettiva ricezione dell’atto notificato con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento. In particolare deve escludersi che la mancanza della “prova legale” della ricezione dell’atto notificato, L. n. 890 del 1982, ex art. 4, comma 3, possa essere surrogata da registri od archivi informatici tenuti dall’Amministrazione finanziaria, quali l'”Anagrafe Tributaria”. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla “attestazione” dell’ufficio postale relativa alla data di consegna dell’atto notificato eseguita dall’agente postale, che non può evidentemente surrogare la forma tipica (avviso di ricevimento) richiesta dalla legge diretta a documentare la effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario, tenuto conto dello specifico rimedio apprestato dalla medesima L. n. 890 del 1982. (rilascio di duplicato dell’avviso di ricevimento) in caso di perdita o smarrimento dell’avviso di ricevimento originale [Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 31.10.2014, n. 23213].

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