Irragionevole durata del processo: computo complessivo del termine

L’art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo il quale il termine ragionevole di durata del processo è comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.11.2014, n. 23745].

Scarica qui la sentenza >>