Ricorso per cassazione, notifica non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore, nullità, sanatoria

Va confermato che nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario; ne consegue che la predetta nullità è sanata ove l’intimato abbia svolto la propria attività difensiva, con la notifica del controricorso [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.10.2014, n. 23304].

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