Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità

La disposizione, inserita dall’art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 134, e che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall’11 settembre 2012), ruota dunque intorno al concetto della “non ragionevole probabilità di accoglimento” dell’appello. Tale formula va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l’operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per rag ..........

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