Il giudice di merito trattiene la causa in decisione e poi sospende il processo: è precluso il regolamento preventivo di giurisdizione?

Premesso che il regolamento preventivo di giurisdizione resta precluso non dal momento dell’emanazione di sentenza, anche solo processuale, ma da quello, anteriore, in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione (atteso che da tale momento ha inizio l’iter dell’esercizio dei poteri decisori del giudice ed il regolamento non può più assolvere alla sua funzione di rendere più sollecita la definizione del processo, investendo per saltum la Corte di Cassazione della questione di giurisdizione),va confermata l’inapplicabilità di siffatta regola nel  caso in cui il giudice di merito davanti al quale pende la causa, dopo averla trattenuta in decisione, abbia poi sospeso il processo; in tal caso, infatti, per effetto di detto provvedimento di sospensione, che implicitamente comporta la riapertura della fase istruttoria, la pronuncia sul regolamento recupera l’indicata funzione di consentire una sollecita definizione della questione di giurisdizione [Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.10.2014, n. 23067].

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