Incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale?

Il vizio di extrapetizione è riconducibile all’ipotesi in cui il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla parte ed all’applicazione di una norma diversa da quella da essa invocata ovvero proceda ad una qualificazione giuridica differente da quella adottata dalla parte sostituendo l’azione proposta con un’altra fondata su fatti diversi. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che – fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni – ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda. Analogamente, guardando alle cose dall’angolo visuale della parte, deve escludersi la mutatio della domanda qualora, in corso di causa, la parte lasciando inalterati i fatti dedotti, ne dia una diversa qualificazione giuridica, occorrendo, ai fini della proponibilità di una nuova domanda, che essa deduca invece fatti nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza, introducendo così nuovi temi di indagine e di decisione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.10.2014, n. 22333].

Scarica qui la sentenza >>