Accordo di divorzio e ritiro del consenso
Il ritiro del consenso da un accordo di divorzio per un verso è irrilevante, per l’altro è inammissibile.
E’ irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell’accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla “non consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta.
E’ inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell’accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l’istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell’art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l’unica eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso [Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 15.10.2013].