Se all’atto della concessione del sequestro, l’unico bene immobile su cui è stato autorizzato non si trovava già più nella sfera giuridica del presunto debitore, va dichiarata cessata la materia del contendere.

 Va dichiarata cessata la materia del contendere (da intendersi quale declaratoria di improseguibilità per la sopravvenuta impossibilità di procedere alla definizione del procedimento per il venir meno dell’interesse sostanziale a procedere alla conclusione dello stesso ove non risulti possibile la rinuncia ex art. 306 c.p.c.)  quando all’atto della concessione del sequestro (la cui attuazione nelle forme di cui all’art. 679 c.p.c. non è peraltro ancora avvenuta) l’unico bene immobile su cui è stato autorizzato non si trovava già più nella sfera giuridica del presunto debitore, non potendo  senz’altro operare il vincolo di indisponibilità di cui all’art. 2906 c.c. che rende relativamente inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti dispositivi aventi per oggetto “la cosa sequestrata” [Tribunale di Bari, sezione feriale, ordinanza del 13.9.2014].

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