La specifica contestazione formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. è tardiva.
Se la specifica contestazione viene formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., allora è tardiva; ne segue che, sui fatti non specificamente e tempestivamente contestati, viene dispensata la controparte dal fornire la prova [Tribunale di Ancona, sentenza del 24.10.2014].