Interessi corrispettivi e di mora: sempre cumulabili?

Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportala al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi [Tribunale di Roma, sezione quarta, ordinanza del 16.9.2014].

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