Ricorso per cassazione redatto con la tecnica dell’assemblaggio: inammissibilità
Il ricorso per cassazione redatto con la tecnica dell’assemblaggio va sanzionato con la declaratoria di inammissibilità, dovendosi confermare l’orientamento di legittimità secondo cui, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione del contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua (non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata) e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso) [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.10.2014, n. 20851].